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Ordinanza — n. 26723/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating already refuted arguments on sentencing and general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26723/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it reiterated identical criticisms regarding sentencing and the denial of general mitigating factors already adequately refuted by the Court of Appeal. The appellant argued for leniency, but the lower court correctly noted the contested specific recidivism and the defendant's conduct involving gambling, which precluded the granting of mitigating circumstances. Consequently, the court upheld the original judgment, ruling that the appellate judge need only reference decisive elements when denying general mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates identical criticisms already refuted by the Court of Appeal, particularly regarding sentencing and the denial of general mitigating circumstances, provided the lower court's reasoning remains sound and sufficient.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative arguments general mitigating circumstances specific recidivism sentencing reasoning attenuazione della pena motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADA SALVATORE MASSIMO nato a CATANIA il 27/01/1975 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Saija Salvatore Massimo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso il quale si deducono vizi cumulativi di motivazione quanto a determinazione della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile in quanto reiterativo di identica censura già adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, fermo restando la contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, in ordine alla quale nessuna censura è stata svolta, ha ritenuto di non concedere le invocate attenuanti per lOassenza di elementi positivamente apprezzabili, tenuto anche conto della modalità della condotta (il ricorrente si era allontanato dalla abitazione per effettuare una giocata in una sala scommesse) e dei copiosi precedenti; rilevato che nel negare la concessione delle attenuanti generiche, infatti, è sufficiente che il Giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso