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Ordinanza — n. 26722/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and lack of interest regarding statutory mitigation and necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26722/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments and the absence of concrete interest. The appellant alleged violations of Article 54 of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances, while the defense successfully argued the necessity exemption. The court rejected the appeal because the grounds lacked specific factual or legal analysis and the mitigating circumstances were already granted.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack concrete interest, particularly when the alleged statutory mitigating circumstances have already been recognized by the lower court.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of concrete interest statutory mitigation necessity defense Article 54 penal code inadmissible cassation procedural dismissal pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 cod. pen.
art. 54 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHESSARI ANGELO MAXIMILIAN nato a VITTORIA il 09/08/1992 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Chessari Angelo Maximilian; OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso il quale si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge quanto all'art. 54 cod. pen. ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile per genericità e carenza di interesse; rilevato che, in ordine alla dedotta esimente dello stato di necessità, il motivo risulta in concreto privo di critica;

è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato che in ordine al secondo motivo, attraverso cui si censura, seppure genericamente, l'omessa concessione delle attenuanti generiche, non sussiste un concreto interesse visto che le circostanze attenuanti sono state riconosciute; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il