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Ordinanza — n. 26719/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for reiterating already refuted lack of motivation regarding seized tools.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26719/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Viola Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to explain why seized tools were incompatible with his repair business, but the Court found this argument merely reiterated a point already adequately refuted on appeal. The decision rested on the finding that the lower court's reasoning sufficiently addressed the implausibility of the defense given the nature of the items and the circumstances of the night-time seizure.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 707 c.p.; The appeal alleging lack of motivation regarding seized tools is inadmissible if it merely reiterates arguments already refuted by the appellate court with coherent and complete reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation defect reiterative argumentation seized tools compatibility appellate court reasoning sottrazione di cose sequestrate porto abusivo di armi bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 707 c.p.
art. 707 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA SALVATORE nato a CATANIA il 06/09/1982 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Viola Salvatore; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deducono vizi cumulativi di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen. in ragione dell'omessa motivazione quanto ad elementi probatori da cui inferire che gli attrezzi oggetto di sequestro rinvenuti a bordo dell'autovettura su cui viaggiava non fossero compatibili con l'attività di riparazione riferita, risulta meramente reiterativo di censure già formulate in sede di gravame adeguatamente confutate, per mezzo di coerente e completa motivazione, da parte della Corte di appello che ha messo in evidenza l'implausibile giustificazione alla luce della consistenza degli oggetti e dell'ora di notte dell'operato sequestro dopo spericolato inseguimento con le forze di polizia; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il