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Ordinanza — n. 26717/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest regarding non-examined generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26717/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant failed to provide new specific allegations regarding the lack of criminality under Article 131-bis of the Penal Code, rendering the complaint manifestly unfounded. Consequently, the court applied the principle that judges are not required to motivate the rejection of generic or obviously baseless claims, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; In appeals, the court is not obliged to motivate the rejection of generic or manifestly unfounded claims, rendering such appeals inadmissible for lack of interest if the outcome would not change in the remand trial.

Parole chiave

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lack of interest manifestly unfounded generic allegations non-examined grounds Article 131-bis inadmissible appeal repetitive censure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131- bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n.53710 del 23/02/2016
Sez.2, n.49007 del 16/09/2014
Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv.
Sez.6, n.47722 del 06/10/2015
Sez.2, n.10173 del 16/12/2014
265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELISARIO MARCELLO nato a PESCARA il 30/06/1994 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; ugn visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Belisario Marcello; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen. risulta meramente reiterativo di censure già formulate in sede di gravame adeguatamente confutate, per mezzo di coerente e completa motivazione, da parte della Corte di appello che ha fatto riferimento all'assenza di allegazioni da cui poter inferire la scarsa offensività, non essendo neppure stati indicati dal ricorrente quali sarebbero gli elementi che non sono stati considerati; rilevato che deve farsi, nondimeno, rinvio al principio di diritto secondo cui, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705;

Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così