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Ordinanza — n. 26716/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds are merely reiterative of already refuted lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26716/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds cited were merely reiterative of arguments already refuted by the Court of Appeal. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the appellate court had adequately addressed these claims by highlighting the defendant's habitual conduct and prior convictions for similar offenses. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely reiterative of censure already formulated and refuted by the appellate court through coherent and complete reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds non-punishment defense habitual conduct prior convictions procedural costs Cassation review evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRO' MAURIZIO nato a MESSINA il 22/12/1979 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Calabrò Maurizio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta meramente reiterativo di censure già formulate in sede di gravame adeguatamente confutate, per mezzo di coerente e completa motivazione, da parte della Corte di appello che ha fatto riferimento all'abituale condotta alla luce delle plurime condanne per delitti della stessa specie (evasione e violazione delle misure della sorveglianza speciale) oltre che alla gravità del fatto per come delineato; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/