Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26714/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as repetitive of lower court's adequate reasoning on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26714/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Placidi Michele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for increased sentencing based on generic circumstances and recidivism, but the lower court had already thoroughly refuted these claims with complete reasoning. The supreme court ruled that the appeal's arguments were merely repetitive of the adequately addressed censure from the Court of Appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 360 n. 5 c.p.p.: Appeals based on repetitive censure of already adequately refuted reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive censure adequate reasoning sentencing review court costs award motivi di cassazione attenuazione della pena modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 4 c.p.p.
Art. 360 n. 5 c.p.p.
art. 133 cod. pen
quanto all'aumento per la continuazione, alla complessiva valutazione ex art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACIDI MICHELE nato a PESCARA il 29/09/1981 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Placidi Michele; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deducono vizi di motivazione e violazione di legge, sia in ordine alla mancata applicazione delle circostanze generiche, che in ordine all'aumento della pena per la continuazione risultano meramente reiterativi di censure già formulate in sede di gravame adeguatamente confutati, per mezzo di coerente e completa motivazione, da parte della Corte di appello che ha fatto riferimento:

1) quanto alle circostanze generiche, alla personalità del ricorrente come emergente dai plurimi precedenti penali che, sebbene non valorizzati ai fini della recidiva, tenuto conto della pena calcolata sul minimo edittale, rendevano adeguata la commisurazione della stessa per come determinata;

2) quanto all'aumento per la continuazione, alla complessiva valutazione ex art. 133 cod. pen. citata, visto che la pena è stata determinata in maniera minimale e pertanto non ulteriormente riducibile; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il