Cassation court dismisses appeal as repetitive of lower court's adequate reasoning on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Placidi Michele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for increased sentencing based on generic circumstances and recidivism, but the lower court had already thoroughly refuted these claims with complete reasoning. The supreme court ruled that the appeal's arguments were merely repetitive of the adequately addressed censure from the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 360 n. 5 c.p.p.: Appeals based on repetitive censure of already adequately refuted reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACIDI MICHELE nato a PESCARA il 29/09/1981 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Placidi Michele; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si deducono vizi di motivazione e violazione di legge, sia in ordine alla mancata applicazione delle circostanze generiche, che in ordine all'aumento della pena per la continuazione risultano meramente reiterativi di censure già formulate in sede di gravame adeguatamente confutati, per mezzo di coerente e completa motivazione, da parte della Corte di appello che ha fatto riferimento:
1) quanto alle circostanze generiche, alla personalità del ricorrente come emergente dai plurimi precedenti penali che, sebbene non valorizzati ai fini della recidiva, tenuto conto della pena calcolata sul minimo edittale, rendevano adeguata la commisurazione della stessa per come determinata;
2) quanto all'aumento per la continuazione, alla complessiva valutazione ex art. 133 cod. pen. citata, visto che la pena è stata determinata in maniera minimale e pertanto non ulteriormente riducibile; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il