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Ordinanza — n. 26712/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for genericity, requiring specific factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26712/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented by the appellant. The appellant challenged a lower court's decision regarding drug possession and false testimony but failed to articulate specific factual or legal grounds for review. The court ruled that appeals must explicitly connect the criticized decisions to the grounds of the appeal, citing established precedents on the prohibition of genericity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if its grounds are generic and lack a precise articulation of factual or legal reasons, or if they fail to establish a specific correlation between the criticized decision and the grounds of the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissibility Cassation specific factual correlation prohibition of vagueness drug possession appeal false testimony review procedural requirements motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARONI PAOLO ROBERTO nato il 27/11/1965 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso dì Maroni Paolo; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano generici in quanto privi di una reale articolata critica; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), nonché che è inammissibile per genericità dei motivi il ricorso se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che in ordine a tali profili la Corte territoriale, a cui sono stati sottoposte identiche censura, ha reso conferente e logica motivazione facendo pertinente ed esaustivo riferimento all'accertamento della falsità della testimonianza in ragione del passaggio in giudicato della decisione con cui era stato accertato, contrariamente a quanto affermato in sede di dibattimento dal ricorrente, che lo stesso ebbe a ricevere tre dosi di eroina da D'Ercoli Serafino (primo motivo), all'assenza di elementi da cui desumere l'assenza di dolo allorché ebbe a rendere tale evidente falsa dichiarazione al Giudice (secondo motivo), alla evidenziata maggiore pericolosità di cui era sintomo il reato perpetrato in quanto, unitamente ai numerosissimi precedenti penali sia in materia di droga sia in materia di reati contro il patrimonio, denotava assoluto dispregio delle regole anche di fronte all'evidenza (parte del terzo motivo); rilevato che con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (parte del terzo motivo) l'apprezzata negativa personalità del ricorrente costituisce, unitamente all'assenza di elementi positivi, sufficiente motivazione che, in quanto non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C