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Ordinanza — n. 26710/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grounds are repetitive and lack merit regarding probation violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mirko Carlucci inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Carlucci challenged the appellate court's refusal to apply the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code and the exclusion of generic mitigating circumstances based on his criminal history. The court rejected these arguments as repetitive and noted that the lower court's reasoning regarding the appellant's failure to comply with house arrest conditions was logical and complete, thus rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on repetitive grounds or logically complete reasoning by the lower court are inadmissible as they lack merit.

Parole chiave

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appeal inadmissibility repetitive grounds non-punishability cause mitigating circumstances house arrest violation Cassazione ordinanza procedural costs inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLUCCI MIRKO nato a ROMA il 18/06/1991 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Carlucci Mirko; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la motivazione della sentenza circa la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta reiterativo di analoga deduzione ritualmente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la gratuità della violazione visto che, nonostante fosse stato già autorizzato, in taluni orari, ad allontanarsi da casa per seguire programmi di disintossicazione, non avesse rispettato gli impegni, allontanandosi dall'abitazione, così denotando incapacità complessiva di rispettare le prescrizioni dettate dagli arresti domiciliari; motivazione che complessivamente dà conto della non scarsa offensività della condotta non censurabile in sede di legittimità; egualmente reiterativo risulta il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, escluse facendo riferimento al profilo personologico del ricorrente gravato da altri procedimenti penali, motivazione, quella evidenziata, che in quanto logica e completa è insindacabili in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i