Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26708/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity regarding factual findings on slander charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26708/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible due to the lack of specific factual arguments regarding slander charges. The appellant argued against the lower court's detailed findings on the falsity of the theft accusation, but the court found these criticisms too generic. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 368 c.p.: Appeals must be specific and avoid generic criticisms of factual findings; generic grievances regarding the motivation of slander charges do not justify a review of the lower court's detailed evaluation of the crime's elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds slander charges factual findings review Italian criminal procedure inadmissible appeal reati contro la sfera personale riservata perseguimento penale per truffa accuse di abuso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 368 c.p.
art. 368 c.p
art. 616 c.p
260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola
368 c.p., ed in particolare sulla consapevolezza della falsità della denuncia di furto del proprio telefonino, tenuto conto anche ella genericità dei motivi di appello che legittimano pienamente la motivazione per relazione (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAQINI SAID nato il 10/10/1991 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di calunnia operate nei due gradi del giudizio di merito, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di L'Aquila, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 368 c.p., ed in particolare sulla consapevolezza della falsità della denuncia di furto del proprio telefonino, tenuto conto anche ella genericità dei motivi di appello che legittimano pienamente la motivazione per relazione (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pre ide