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Ordinanza — n. 26705/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26705/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26705/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'OGLIO TOMAS nato a PESCARA il 01/09/1988 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Dell'Oglio Tonnas; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la motivazione della sentenza circa la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulta reiterativo dì analoga deduzione ritualmente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, sulla base delle risultanze processuali, il ricorrente fosse stato visto a bordo dell'autovettura con moglie e figlio, al di fuori dell'orario in cui gli era imposto di essere in casa in regime di detenzione domiciliare, senza che assumesse alcuna rilevanza la giustificazione addotta secondo cui il ritardo sarebbe stato determinato da un ingorgo nei pressi della scuola del figlio, circostanza apprezzata come inconferente visto che la libera scelta di aver prelevato il figlio personalmente, nonostante fosse presente la moglie, non faceva venire meno il dolo del delitto di evasione; osservato che, egualmente reiterativo di analoga censura ritualmente confutata dai Giudici di merito risulta il motivo attraverso cui si censurano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, visto che, quanto al primo aspetto (art. 131-bis cod. pen.), la Corte ha apprezzato l'assenza dei presupposti alla luce dei tre precedenti per evasione (da qui anche la manifesta infondatezza), quanto al secondo (62 -bis cod. pen.), in ragione dell'assenza di elementi apprezzabili positivamente e i plurimi precedenti penali tali da valutare negativamente la personalità del ricorrente, motivazioni, quelle sopra evidenziate in sintesi, che in quanto logiche e complete sono insindacabili in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 26705/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. risulta reiterativo dì analoga deduzione ritualmente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, sulla base delle risultanze processuali, il ricorrente fosse stato visto a bordo dell'autovettura con moglie e figlio, al di fuori dell'orario in cui gli era imposto di essere in casa in regime di detenzione domiciliare, senza che assumesse alcuna rilevanza la giustificazione addotta secondo cui il ritardo sarebbe stato determinato da un ingorgo nei pressi della scuola del figlio, circostanza apprezzata come inconferente visto che la libera scelta di aver prelevato il figlio personalmente, nonostante fosse presente la moglie, non faceva venire meno il dolo del delitto di evasione; osservato che, egualmente reiterativo di analoga censura ritualmente confutata dai Giudici di merito risulta il motivo attraverso cui si censurano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, visto che, quanto al primo aspetto (art. 131-bis cod. pen.), la Corte ha apprezzato l'assenza dei presupposti alla luce dei tre precedenti per evasione (da qui anche la manifesta infondatezza), quanto al secondo (62 -bis cod. pen.), in ragione dell'assenza di elementi apprezzabili positivamente e i plurimi precedenti penali tali da valutare negativamente la personalità del ricorrente, motivazioni, quelle sopra evidenziate in sintesi, che in quanto logiche e complete sono insindacabili in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allontanamento della famiglia delitto d'omissione aiuto all'evasione di detenuti motivi familiari importanti partenza illegale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'OGLIO TOMAS nato a PESCARA il 01/09/1988 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Dell'Oglio Tonnas; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la motivazione della sentenza circa la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulta reiterativo dì analoga deduzione ritualmente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, sulla base delle risultanze processuali, il ricorrente fosse stato visto a bordo dell'autovettura con moglie e figlio, al di fuori dell'orario in cui gli era imposto di essere in casa in regime di detenzione domiciliare, senza che assumesse alcuna rilevanza la giustificazione addotta secondo cui il ritardo sarebbe stato determinato da un ingorgo nei pressi della scuola del figlio, circostanza apprezzata come inconferente visto che la libera scelta di aver prelevato il figlio personalmente, nonostante fosse presente la moglie, non faceva venire meno il dolo del delitto di evasione; osservato che, egualmente reiterativo di analoga censura ritualmente confutata dai Giudici di merito risulta il motivo attraverso cui si censurano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, visto che, quanto al primo aspetto (art. 131-bis cod. pen.), la Corte ha apprezzato l'assenza dei presupposti alla luce dei tre precedenti per evasione (da qui anche la manifesta infondatezza), quanto al secondo (62 -bis cod. pen.), in ragione dell'assenza di elementi apprezzabili positivamente e i plurimi precedenti penali tali da valutare negativamente la personalità del ricorrente, motivazioni, quelle sopra evidenziate in sintesi, che in quanto logiche e complete sono insindacabili in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d