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Ordinanza — n. 26704/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances as inadmissible due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26704/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by MBOD.JI PAPA NDONGO inadmissible. The appellant argued for the granting of generic mitigating circumstances, but the lower court correctly excluded them based on the absence of positive factors and prior criminal records. The court ruled that the lower court's decision was not arbitrary and that it is sufficient to consider only decisive elements when denying such circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal regarding the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court adequately explained the exclusion of such factors and did not commit any logical errors in its assessment of the relevant elements.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal legality jurisdiction sentencing factors logical arbitrariness attenuazione della pena riduzione dell'aiuto sociale alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBOD.JI PAPA NDONGO nato il 04/08/1980 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso relativi a Nbodji Papa Ndongo; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni della loro esclusione alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio, avendo apprezzato l'assenza di elementi positivamente valorizzabili ed i precedenti penali, elementi ritenuti recessivi rispetto a quelli addotti dal ricorrente; ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, pertanto, insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso