Italian court dismisses appeal regarding non-notification of public prosecutor's appeal as not causing general nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the failure to notify the private party of the public prosecutor's appeal does not constitute a ground for general nullity. The defendant had already filed a separate appeal, which precluded the filing of an incidental appeal, and the defense raised no objections during the hearing. Consequently, the court dismissed the arguments regarding procedural defects and the constitutional question, ordering the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p. The failure to notify the public prosecutor's appeal to the private party does not cause general nullity or render the appeal inadmissible, but merely delays the start of the term for filing an incidental appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO GIUSEPPE nato a ERICE il 25/03/1993 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; k Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato atteso che l'omessa notifica dell'atto di appello della pubblica accusa alla parte privata o viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all'inammissibilità del gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale, se consentito (Sez. 4 n.20810 del 02/10/2018, Rv. 275802 ); rilevato che la proposizione dell'appello da parte dell'imputato preclude la possibilità di proporre appello incidentale ex art. 595 comma 1 cod. proc. pen. e che il difensore nulla ha eccepito all'udienza del 28 settembre 2021, svoltasi secondo il rito camerale ed alla presenza delle parti, ritualmente citate, con rinuncia dell'imputato a comparire; ritenuto che anche il motivo sull'applicazione della recidiva ripropone censure già adeguatamente vagliate e disattese nel giudizio di merito, mentre la dedotta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il