Cassation court dismisses appeal for genericity regarding home detention breach and lack of generic mitigation application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised against the Court of Appeal's decision. The appellant challenged the conviction for breaching home detention orders and the denial of generic mitigating circumstances, but the lower court had already provided adequate reasoning on the lack of justification for the violation. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new grounds for re-evaluation and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not allow for a new evaluation of the facts or law, as the lower court's reasoning is sufficient and consistent with established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMAUDO ANDREA nato a PALERMO il 08/10/1984 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
• rilevato che anche il secondo motivo dedotto per la mancata applicazione delle attenuanti generiche è ugualmente generico, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sull'assenza di giustificazioni rese dall'imputato sulle ragioni ed i motivi della violazione, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così decis