Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and rejects lack of reasoning claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a criminal conviction, alleging a lack of reasoning and improper application of mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the lower courts had provided adequate and logical motivation based on the duration of the crime and the defendant's prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and do not specifically address the reasoning of the lower court, as a lack of motivation does not constitute a ground for nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUROAIA LUCIA nato il 05/09/1991 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato, integrando anche la motivazione del primo giudice, considerato che anche l'assenza di motivazione non è causa di nullità della sentenza appellata (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735); rilevato che anche il secondo motivo dedotto per la mancata applicazione delle attenuanti generiche è ugualmente generico, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse in punto di durata, movente dell'allontanamento e reiterazione di condanne emesse in procedimenti pendenti, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così de so il 24/06/2022 Il C liere estensore I