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Ordinanza — n. 26690/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26690/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26690/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA ABDOUL AZIZ nato il 28/12/1983 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affet:to da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, c:ontrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al contenuto del permesso lavorativo ed alla ricostruzione del fatto e delle ragioni dell'allontanamento dal luogo di lavoro (vedi p.4); rilevato che anche il secondo motivo dedotto per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed il terzo motivo sul diniego delle attenuanti generiche sono ugualmente generici, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sia in punto di violazione della prescrizione correlata all'autorizzazione per il solo svolgimento dell'attività lavorativa di cuoco all'interno del ristorante e sia circa la durata ed il movente dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 26690/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. ed il terzo motivo sul diniego delle attenuanti generiche sono ugualmente generici, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sia in punto di violazione della prescrizione correlata all'autorizzazione per il solo svolgimento dell'attività lavorativa di cuoco all'interno del ristorante e sia circa la durata ed il movente dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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abbandono del posto di lavoro indennità di buonuscita divieto di lavoro distacco di lavoratori congedo per motivi sociali spese di trasporto professionale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA ABDOUL AZIZ nato il 28/12/1983 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affet:to da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, c:ontrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al contenuto del permesso lavorativo ed alla ricostruzione del fatto e delle ragioni dell'allontanamento dal luogo di lavoro (vedi p.4); rilevato che anche il secondo motivo dedotto per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed il terzo motivo sul diniego delle attenuanti generiche sono ugualmente generici, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sia in punto di violazione della prescrizione correlata all'autorizzazione per il solo svolgimento dell'attività lavorativa di cuoco all'interno del ristorante e sia circa la durata ed il movente dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso