Cassation court dismisses appeal for genericity and irrelevant arguments regarding probation violation and removal duration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the first ground and the irrelevance of the second regarding the specific offense. The appellant argued against the lower court's findings on the residence location and the application of Article 131-bis of the Penal Code, while the court noted the appellate court had adequately motivated its decision on these points. Consequently, the court rejected the claims as non-pertinent and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic or if the lower court has already provided adequate and sufficient motivation on the contested issues, rendering further review unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASSALLO ANTONINO nato a PALERMO il 14/04/1975 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla non pertinenza del luogo all'abitazione dell'imputato ai fini dell'integrazione del reato di evasione applicazione (vedi pp. 6,7); avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, ritenuto che anche il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ripropone censure non pertinenti al caso in esame per il riferimento errato alla guida di un ciclomotore rispetto ad un fatto diverso e considerato che le valutazioni espresse in punto di durata dell'allontanamento non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso i