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Ordinanza — n. 26688/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity and lack of effective comparison with lower court's detailed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26688/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaints regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction based on alleged lack of motivation, yet the appellate court had thoroughly addressed the defense's claims by evaluating specific evidence such as the dog's barking, the small apartment size, and neighbor testimony. The court rejected these arguments because they merely repeated issues already resolved in the first instance without offering a new, effective comparison with the factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic criticisms of the lower court's reasoning, which fail to provide a specific comparison with the detailed factual findings and logical deductions made by the appellate judge, are inadmissible as they do not constitute a genuine challenge to the judgment's validity.

Parole chiave

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generic appeal lack of effective comparison appellate reasoning inadmissible complaint merit evaluation costi d'alloggio inviolabilità del domicilio sufficienza della testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 616 c.p
260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIOTTA PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 28/06/1978 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata nei due gradi di merito, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato fornendo risposta alle censure dell'appellante volte a mettere in dubbio l'assenza dell'imputato al momento del controllo operato presso la sua abitazione, valorizzando l'attivazione del campanello, l'abbaiare del cane, le dimensioni ridotte dell'abitazione, la presenza di più persone e la testimonianza della vicina di casa, come elementi di prova certa per il contesto dei luoghi; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così de