Ordinanza — n. 26684/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNUZZI TEODORO nato a POZZUOLI il 04/01/1979 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Brescia, che, c:ontrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di movente dell'evasione e sia circa la pericolosità dell'imputato e la non occasionalità ed episodicità della condotta che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 26684/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di movente dell'evasione e sia circa la pericolosità dell'imputato e la non occasionalità ed episodicità della condotta che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNUZZI TEODORO nato a POZZUOLI il 04/01/1979 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Brescia, che, c:ontrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di movente dell'evasione e sia circa la pericolosità dell'imputato e la non occasionalità ed episodicità della condotta che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2