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Ordinanza — n. 26682/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; appellate court adequately addressed necessity and statutory application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26682/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued against the lower court's findings regarding the absence of necessity and the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the appellate court had already provided sufficient reasoning on these points. Consequently, the court ruled that the appeal could not be re-evaluated in light of the appellate court's detailed and logical assessments.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and the court of first instance has already provided adequate and logical reasoning on the contested issues.

Parole chiave

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generic appeal grounds state of necessity Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal procedural genericity motivi di cassazione inesigibile malgrado lesioni salute stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARAN IBRAIM nato il 22/02/1969 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Brescia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla insussistenza dello stato di necessità (vedi p.5); rilevato che anche il secondo motivo dedotto per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

è ugualmente generico, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di insussistenza dello stato di necessità e sia circa la durata e la notevole distanza dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così d o il 24/06/2022 Il Cofliliere estensore Il Pr dente Ri d. Amor o Giorg Fidelbo D EP ATO (- 5.•"•,, • ';':', 02(7/, -1_2_1