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Ordinanza — n. 26681/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as arguments regarding sentencing and motivation are manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26681/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Presta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 337 of the Penal Code, arguing a lack of motivation and issues with the sanction. The court rejected these claims as generic and unsupported, noting the appealed decision demonstrated logical coherence and a thorough review of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. b, c.p.p.: An appeal based on alleged defects in motivation or sentencing is inadmissible if the contested decision exhibits linear logical coherence and an exhaustive examination of probative data.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation defense sentencing proportionality review Article 337 Penal Code logical coherence standard court costs and fines manifestly unfounded arguments ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. b, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTA FRANCESCO nato a TARANTO il 13/07/1996 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 7584/22 PRESTA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti all'asserito difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato e al trattamento sanzionatorio, oltre che generici, sono manifestamente infondati poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24