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Ordinanza — n. 26679/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26679/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26679/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAFFELLI VENANZIO nato a CALVISANO il 02/12/1966 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Brescia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di sussistenza della recidiva che delle ragioni poco commendevoli dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche il motivo sull'applicazione della recidiva ripropone censure in fatto già adeguatamente vagliate e disattese nel giudizio di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 26679/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di sussistenza della recidiva che delle ragioni poco commendevoli dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche il motivo sull'applicazione della recidiva ripropone censure in fatto già adeguatamente vagliate e disattese nel giudizio di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali recidiva nell'infrazione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio remissione della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAFFELLI VENANZIO nato a CALVISANO il 02/12/1966 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Brescia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di sussistenza della recidiva che delle ragioni poco commendevoli dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche il motivo sull'applicazione della recidiva ripropone censure in fatto già adeguatamente vagliate e disattese nel giudizio di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il