Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26678/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are generic, repetitive, and lack specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26678/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hamdaoui Makrem inadmissible due to procedural defects. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding specific criminal charges and improperly denied mitigating circumstances, but the Court found these arguments merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because the grounds lacked the necessary specificity to challenge the merits of the original decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 635 cod. pen.; Art. 337 e 582 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, merely repetitive of previously decided issues, or fail to specifically confront the criteria adopted by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments lack of specificity procedural defect danneggiamento azione civile reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 635 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 635 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Hamdaoui Makrem, nato in Tunisia il 30/04/1979 avverso la sentenza del 11/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Considerato inoltre che i due motivi inerenti ai vizi di travisamento della prova e di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 635 cod. pen. -per asserita insussistenza di sufficienti elementi probatori- e alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. -per insussistenza dell'elemento soggettivo -siano, oltre che generici, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Ritenuto inoltre che il terzo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pagg. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M,. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il