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Ordinanza — n. 26675/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26675/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gagliardini Nicola inadmissible due to the generic nature of his arguments. The appellant criticized the lower court's finding of liability for a specific crime but failed to provide a precise, articulated critique linking his arguments to the contested decision. Consequently, the court ruled that appeals must explicitly demonstrate the connection between the grounds raised and the specific aspects of the judgment under review.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and lack a precise exposition of factual or legal reasons, or if there is no indication of the correlation between the arguments and the specific parts of the contested decision.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility Cassation appeal requirements specific factual critique legal argumentation specificity correlation of grounds procedural defect genericity costs of inadmissible appeal allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 606 c.p.p.
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
risulta generico in quanto privo di una reale articolata critica; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDINI NICOLA nato a AVERSA il 19/09/1980 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Ly7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Gagliardini Nicola; OSSERVA Ritenuto che il secondo motivo con cui si censura la motivazione della sentenza circa la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulta generico in quanto privo di una reale articolata critica; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), nonché che è inammissibile per genericità dei motivi il ricorso se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto cli impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che declinato in fatto risulta il motivo con cui si deducono vizi in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale fatto corretto riferimento all'assenza di elementi positivamente valorizzabili, neppure allegati dalla difesa; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso