Italian Supreme Court dismisses appeal regarding aggravated sentencing for mafia-related crimes as legally unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Celona Stefano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's claim regarding an increase in sentencing for a special aggravating circumstance under Article 7 of D.L. 203/1991 to be manifestly unfounded, noting that lower courts had already recognized this aggravating factor. Furthermore, the court upheld the territorial court's reasoning on generic mitigating circumstances and the gravity of the mafia-related offense against a business owner, deeming such non-logical arguments unchallengeable in a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 d.l. n. 203/1991; Art. 133 cod. pen.: An appeal claiming a violation of sentencing principles regarding special aggravating circumstances or the application of generic mitigating factors is inadmissible if the lower court's reasoning is logical and based on the gravity of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELONA STEFANO nato a MESSINA il 28/06/1974 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Celona Stefano; OSSERVA Ritenuto che, quanto al motivo con cui si deduce la reformatio in peius, nella parte in cui la Corte territoriale ha applicato l'aumento in ordine all'aggravante speciale di cui all'art. 7, d.l. n. 203/1991, il motivo è manifestamente infondato avendo sia il Tribunale (pagg. 33 e 66 sentenza) che la prima decisione della Corte di appello (pag. 18 e 45 sentenza), riconosciuto la citata aggravante che dalla Corte di appello è stata solo meglio scandita in ordine alla sua esatta consistenza, giusto invito di questa Corte nella sentenza di rinvio, allorché aveva segnalato «al giudice di rinvio la necessità che il computo della pena, in presenza di una o più circostanze aggravanti, ordinarie o ad effetto speciale» venisse dato conto «delle singole componenti della sanzione onde consentire, a seguito di impugnazione, il dovuto controllo in sede di legittimità»; considerato che, in ordine al secondo ed al terzo motivo con cui viene censurato il trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed alla gravità del reato alla luce della condotta portata a termine con metodi mafiosi ai danni di un imprenditore a cui erano stati danneggiati importanti mezzi, andando ad incidere sulla libertà di scegliere le maestranze, motivazione che, in quanto non illogica, è insindacabile in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d