Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the appeal instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was personally signed by the defendant rather than a qualified lawyer. The defendant argued for a review of the lower court's sentencing and procedural violations, but the law requires such documents to be signed by a registered defense attorney. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by the accused without the signature of a qualified defense attorney is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDELLI VITTORIO nato a NAPOLI il 07/04/1972 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI421-ate-awise-a14~-44; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nardelli Vittorio ricorre personalmente avverso la decisione della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di evasione. Il ricorrente censura la decisione dei Giudici di merito sia deducendo violazione di legge quanto ad art. 129 cod. proc. pen. sia vizi di motivazione quanto a trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5 -bis, primo periodo, cod. proc. pen.
3. Alla inammissibilità, quindi, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il