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Ordinanza — n. 26670/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal argumentation regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26670/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Isabella Amato inadmissible due to the generic nature of her arguments. She challenged the lower court's findings on criminal liability and the lack of application for non-punishment, but failed to provide specific factual or legal reasoning. The court ruled that such vague complaints, which merely repeat arguments already addressed in the first instance, do not meet the admissibility requirements for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack a precise articulation of the reasons in fact or law to be verified, or if they fail to establish a correlation between the contested decision and the grounds of appeal.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility cassation appeal rejection criminal liability appeal lack of specific argumentation non-punishment cause rigore per motivi familiari riduzione dell'assegno di mantenimento stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
risultano generici in quanto privi di una reale articolata critica; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ISABELLA nato a CANICATTI il 19/02/1987 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Amato Isabella; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura complessivamente la motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risultano generici in quanto privi di una reale articolata critica; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), nonché che è inammissibile per genericità dei motivi il ricorso se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che, comunque, su detti punti esaustiva risulta la motivazione della Corte di merito che ha fornito risposta alle identiche censure formulate in sede di gravame (pag. 4 sentenza impugnata, quanto alla rappresentata assenza di elementi da cui far discendere lo stato di bisogno nella non dimostrata giustificazione secondo cui si sarebbe assentata per andare a lavorare per mantenere la famiglia, pag. 5, quanto ad esclusa scarsa offensività), reiteratamente riprodotte in sede di legittimità c:on conseguente inammissibilità del ricorso anche sotto detto profilo. rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così