Ordinanza — n. 26668/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICONE ANGELO nato a PALERMO il 22/07/1987 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Picone Angelo; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo che mette in dubbio la r responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale asseritamente commesso per mezzo della sola fuga, le censure formulate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché con completezza confutate dalla Corte territoriale (secondo periodo pag. 3 sentenza) nella parte in cui è stato messo in evidenza il pericolo determinato dalla condotta del ricorrente sia nei confronti degli utenti della strada, sia degli stessi pubblici ufficiali costretti ad inseguire il ricorrente a forte velocità per una strada stretta; ritenuto che con riferimento alla determinazione della pena ed alla equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è stata adeguatamente motivata sia per la personalità del ricorrente, sia per la gravità del fatto che ha messo in pericolo la incolumità di numerosi soggetti, motivazione che, in quanto coerente e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26668/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 sentenza) nella parte in cui è stato messo in evidenza il pericolo determinato dalla condotta del ricorrente sia nei confronti degli utenti della strada, sia degli stessi pubblici ufficiali costretti ad inseguire il ricorrente a forte velocità per una strada stretta; ritenuto che con riferimento alla determinazione della pena ed alla equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è stata adeguatamente motivata sia per la personalità del ricorrente, sia per la gravità del fatto che ha messo in pericolo la incolumità di numerosi soggetti, motivazione che, in quanto coerente e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICONE ANGELO nato a PALERMO il 22/07/1987 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Picone Angelo; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo che mette in dubbio la r responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale asseritamente commesso per mezzo della sola fuga, le censure formulate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché con completezza confutate dalla Corte territoriale (secondo periodo pag. 3 sentenza) nella parte in cui è stato messo in evidenza il pericolo determinato dalla condotta del ricorrente sia nei confronti degli utenti della strada, sia degli stessi pubblici ufficiali costretti ad inseguire il ricorrente a forte velocità per una strada stretta; ritenuto che con riferimento alla determinazione della pena ed alla equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è stata adeguatamente motivata sia per la personalità del ricorrente, sia per la gravità del fatto che ha messo in pericolo la incolumità di numerosi soggetti, motivazione che, in quanto coerente e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i