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Ordinanza — n. 26667/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against attempted robbery conviction for inadmissibility and lack of non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26667/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ahmed Belaissaoui's appeal inadmissible regarding his conviction for attempted robbery. The court found that the lower court's factual findings regarding the violent threat with a beer bottle were not legally challenged and that the gravity of the offense precluded the non-prosecution defense under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals challenging factual findings in criminal judgments are inadmissible in the Court of Cassation if they do not raise legal issues, and the non-prosecution defense based on Article 131-bis is inapplicable when the offense involves serious danger to the victim.

Parole chiave

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attempted robbery non-prosecution defense Article 131-bis inadmissible appeal factual findings Court of Cassation criminal procedure motivo di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
3 sentenza); ritenuto che con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
3 sentenza); ritenuto che con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELAISSAOUI AHMED nato il 22/07/1985 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Belaissaoui Ahmed; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo che mette in dubbio la responsabilità per il delitto di tentata rapina, le censure formulate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché declinate in fatto nella parte in cui tentano di accreditare un differente svolgimento dei fatti adeguatamente ricostruiti dai Giudici di merito che hanno posto in evidenza l'azione violenta realizzata dal ricorrente allorché reiteratamente aveva richiesto i soldi minacciando di colpire la parte offesa sollevando una bottiglia di birra, condotta non incompatibile con le dichiarazioni della stessa - atomisticamente estrapolate ed analizzate - ove affermava di non essere stato toccato e di non aver ricevuto un danno; rilevato che, inoltre, le censure su identiche questioni sono state adeguatamente confutate dalla Corte territoriale (secondo periodo pag. 3 sentenza); ritenuto che con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., in disparte la astratta inapplicabilità all'ipotesi di reato contestata di rapina, seppure nella forma tentata, la Corte di merito ha ben evidenziato i profili di gravità connessi al serio pericolo di conseguenze gravissime per la parte offesa tale da escludere la scarsa offensività; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci