Italian Court dismisses appeal against prison violence conviction for failing to prove facts in cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for violence against a prison official and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they attempted to reconstruct facts differently than the trial judges had already analyzed and refuted based on the parties' statements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Censures in cassation proceedings are inadmissible if they attempt to reconstruct facts differently from those analyzed by the court of first instance or if they merely repeat arguments already refuted by the lower court with logical completeness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO DAVIDE nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 22/09/1993 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Di Benedetto Davide; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo che mette in dubbio la ritenuta responsabilità per il delitto di violenza a pubblico ufficiale, le censure formulate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché declinate in fatto nella parte in cui tentano di accreditare un differente svolgimento dei fatti adeguatamente ricostruiti dai Giudici di merito (pag. 2 e 3 sentenza) che hanno analizzato le dichiarazioni delle parti offese che erano state gratuitamente aggredite ed ingiuriate al fine di precludere lo svolgimento di ordinaria attività di controllo del detenuto in occasione del rientro in cella e prima dei colloqui con i familiari; rilevato che, inoltre, le censure su identiche questioni sono state con logicità e completezza confutate dalla Corte territoriale; ritenuto che con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, oltre all'apprezzata gratuità della violenza agita, la Corte di merito ha evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili per la reiterazione di analoga condotta violenta nel volgere di breve periodo di tempo ai danni di operatori penitenziari; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso