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Ordinanza — n. 26661/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because lower court fully refuted appellant's arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26661/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ouassiri Hicham inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant attempted to challenge the Court of Appeal's decision regarding charges of violent resistance against public officials, but the lower court had already thoroughly analyzed the evidence and refuted his claims. The court ruled that the appeal merely repeated the grounds of the original complaint without providing new arguments, thus failing to meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces the grounds of the original complaint without presenting new arguments or a different legal characterization of the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds res judicata violent resistance public officials court costs Cassation procedure corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUASSIRI HICHAM nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ouassiri Hicham; OSSERVA Ritenuto che tutti i cinque motivi di ricorso riproducono pedissequamente le ragioni (pag. 2 e 3 sentenza) poste a fondamento dei motivi di gravame e adeguatamente confutate da parte della Corte di appello che, con motivazione completa e logica (pag. 3 e 4): - ha negato si fosse realizzata una discrasia tra contestazione e decisione finale visto che l'accusa riguarda la condotta aggressiva e violenta agita nei confronti di più pubblici ufficiali c:he, in più fasi, tentavano di identificare il ricorrente; - ha correttamente analizzato gli elementi probatori, essendo essi conformi ai resoconti verbalizzati dagli operanti sia quanto a delitto di resistenza a pubblico ufficiale che contestuali e concomitanti lesioni volontariamente portate ai danni degli operanti per opporsi all'attività istituzionale; considerato che il ricorrente, assumendo una apodittica mancata risposta alle censure formulate nel corso del giudizio, per mezzo di una parcellizzata analisi degli elementi, tenta di accreditare una differente ricostruzione dei fatti, che risulta, invece, semplice nella sua evoluzione; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec