Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to reiterative arguments and lack of new evidence on health conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Francesco Tornabene inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the crime under Article 385 of the Penal Code were merely reiterative of points already refuted by the Court of Appeal. Furthermore, the lower court correctly excluded the non-punishability defense under Article 131-bis based on the lack of objective and subjective offensiveness, and the absence of new evidence regarding health conditions or family disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are reiterative of arguments already refuted by the appellate court, and the exclusion of non-punishability due to low offensiveness is properly justified by the absence of new evidence.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNABENE FRANCESCO nato a CASTRONUOVO DI SICILIA il 01/12/1968 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Tornabene Francesco; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la motivazione della sentenza circa la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulta reiterativo di analoga deduzione ritualmente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, sulla base delle risultanze processuali, il ricorrente fosse stato visto in bicicletta, direzione Torino, e che all'atto dell'arresto, in sede di convalida, non aveva allegato alcunché in ordine alle prospettate gravi condizioni di salute che avrebbero reso necessario l'acquisto urgente del farmaco per il cuore, ovvero quanto al litigio asseritamente avvenuto con la moglie che si sarebbe rifiutata di andare ad acquistare detto farmaco; considerato che, con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. esaustiva si presenta la risposta data dalla Corte territoriale che, con motivazione completa e logic:a, ha escluso la scarsa offensività del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso