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Ordinanza — n. 26656/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26656/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26656/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO FABIO nato a MILANO il 29/06/1985 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Gallo Fabio; vista la memoria in data 9 giugno 2022 con cui ribadiva quanto già contenuto nel ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai motivi che mettono complessivamente in dubbio la ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, le censure formulate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché declinate in fatto nella parte in cui tentano di accreditare un differente svolgimento dei fatti adeguatamente ricostruiti dai Giudici di merito (pag. 3 e 4 sentenza) che hanno dato atto di aver provveduto a visionare il video confermando le testimonianze degli operanti il cui agito doveva ritenersi proporzionata rispetto alla condotta del ricorrente che si era introdotto, in piena pandemia, all'interno dell'area antistante il pronto soccorso della struttura sanitaria, alla guida di un mezzo di grosse dimensioni, condotto in maniera spericolata ad alta velocità; ritenuto che identiche stesse censure sono state confutate dalla Corte di merito che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso dalla difesa, non si sono limitati ad apprezzare meri fotogrammi, dando invece atto di aver visionato il video riproducenti i fatti nella sua integralità, escludendo la fondatezza delle critiche formulate nei confronti del personale di polizia intervenuto; osservato che il ricorso deve ritenersi generico nella parte in cui nessuna censura viene rivolta alla parte dell'azione del ricorrente di cui alla contestazione che vedeva il medesimo, oltre che pregiudicare la sicurezza del nosocomio, scagliare oggetti in direzione delle forze di polizia intervenite e minacciare gli stessi; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26656/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4 sentenza) che hanno dato atto di aver provveduto a visionare il video confermando le testimonianze degli operanti il cui agito doveva ritenersi proporzionata rispetto alla condotta del ricorrente che si era introdotto, in piena pandemia, all'interno dell'area antistante il pronto soccorso della struttura sanitaria, alla guida di un mezzo di grosse dimensioni, condotto in maniera spericolata ad alta velocità; ritenuto che identiche stesse censure sono state confutate dalla Corte di merito che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso dalla difesa, non si sono limitati ad apprezzare meri fotogrammi, dando invece atto di aver visionato il video riproducenti i fatti nella sua integralità, escludendo la fondatezza delle critiche formulate nei confronti del personale di polizia intervenuto; osservato che il ricorso deve ritenersi generico nella parte in cui nessuna censura viene rivolta alla parte dell'azione del ricorrente di cui alla contestazione che vedeva il medesimo, oltre che pregiudicare la sicurezza del nosocomio, scagliare oggetti in direzione delle forze di polizia intervenite e minacciare gli stessi; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia non comprovata nonostante le contrarie riserve mediche attentato contro la sicurezza militare facoltà di astenersi dal testimoniare perizia medica insufficiente motivi medici
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO FABIO nato a MILANO il 29/06/1985 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Gallo Fabio; vista la memoria in data 9 giugno 2022 con cui ribadiva quanto già contenuto nel ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai motivi che mettono complessivamente in dubbio la ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, le censure formulate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché declinate in fatto nella parte in cui tentano di accreditare un differente svolgimento dei fatti adeguatamente ricostruiti dai Giudici di merito (pag. 3 e 4 sentenza) che hanno dato atto di aver provveduto a visionare il video confermando le testimonianze degli operanti il cui agito doveva ritenersi proporzionata rispetto alla condotta del ricorrente che si era introdotto, in piena pandemia, all'interno dell'area antistante il pronto soccorso della struttura sanitaria, alla guida di un mezzo di grosse dimensioni, condotto in maniera spericolata ad alta velocità; ritenuto che identiche stesse censure sono state confutate dalla Corte di merito che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso dalla difesa, non si sono limitati ad apprezzare meri fotogrammi, dando invece atto di aver visionato il video riproducenti i fatti nella sua integralità, escludendo la fondatezza delle critiche formulate nei confronti del personale di polizia intervenuto; osservato che il ricorso deve ritenersi generico nella parte in cui nessuna censura viene rivolta alla parte dell'azione del ricorrente di cui alla contestazione che vedeva il medesimo, oltre che pregiudicare la sicurezza del nosocomio, scagliare oggetti in direzione delle forze di polizia intervenite e minacciare gli stessi; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così