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Ordinanza — n. 26654/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and failure to address prior appellate rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26654/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Deligia Mattia inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal responsibility, but the court noted his arguments were repetitive and failed to address the appellate court's established facts regarding his location and prior criminal record. Consequently, the court rejected the appeal because the appellant did not provide new evidence or overcome the procedural bar of repetitive litigation.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are repetitive of those already rejected by the appellate court and fail to present new elements or overcome the established factual findings.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds criminal responsibility procedural bar Court of Cassazione aiuto all'evasione di detenuti reato a distanza delitto

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELIGIA MATTIA nato a CAGLIARI il 09/05/1982 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Deligia Mattia; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la motivazione della sentenza circa la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulta reiterativo di analoga censura ritualmente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come, sulla base delle risultanze processuali, il ricorrente fosse stato visto all'esterno della porta della abitazione, ad una distanza di circa quattro o cinque metri; completa risposta ai motivi di gravame che il ricorrente tende a diversamente ricostruire per mezzo di non consentito diretto richiamo alle risultanze processuali; considerato che con riferimento alla mancata applicazior e della causa di non punibilità a cagione della prospettata scarsa intensità del dolo e occasionalità della condotta, esaustiva si presenta la risposta data dalla Corte territoriale che, oltre ad escludere la dedotta occasionalità facendo presente che il ricorrente era gravato da ben 27 precedenti penali e di recente condannato per evasione, apprezzava la piena consapevolezza di violare la misura domiciliare imposta per un tempo rilevante; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis