Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26650/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26650/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26650/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIELLO GIUSEPPE nato a BASSANO DEL GRAPPA il 30/06/1967 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Mal:fieno Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo che mette in dubbio la ritenuta responsabilità per il delitto di calunnia, le censure formulate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché declinate in fatto nella parte in cui tentano di accreditare un differente svolgimento dei fatti adeguatamente ricostruiti dai Giudici di merito (pag.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26650/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIELLO GIUSEPPE nato a BASSANO DEL GRAPPA il 30/06/1967 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Mal:fieno Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo che mette in dubbio la ritenuta responsabilità per il delitto di calunnia, le censure formulate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché declinate in fatto nella parte in cui tentano di accreditare un differente svolgimento dei fatti adeguatamente ricostruiti dai Giudici di merito (pag.

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia non comprovata prova del dolo uso delittuoso di materie esplosive pericolo imminente dubbio circa il carattere di infrazione attentato contro la sicurezza militare
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIELLO GIUSEPPE nato a BASSANO DEL GRAPPA il 30/06/1967 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Mal:fieno Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo che mette in dubbio la ritenuta responsabilità per il delitto di calunnia, le censure formulate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché declinate in fatto nella parte in cui tentano di accreditare un differente svolgimento dei fatti adeguatamente ricostruiti dai Giudici di merito (pag.

IV e V sentenza) che hanno rilevato come le dichiarazioni della parte offesa fossero riscontrate da altri testi in ordine alla condotta aggressiva agita dal solo ricorrente; rilevato che, inoltre, le censure su identiche questioni sono state con logicità e completezza confutate dalla Corte territoriale; ritenuto che con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, oltre all'apprezzata non significativa incensuratezza ed alla rilevata assenza di resipiscenza durante la fase processuale, nessun elemento veniva addotto al fine di ritenere esistenti elementi positivamente valutabili, non essendo significativa la circostanza che vedeva le parti essersi reciprocamente, in più occasioni, denunciate; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis