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Ordinanza — n. 26646/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26646/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26646/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHSINE RADOIN nato il 16/04/1980 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle partLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 5435/22 Bahsine E IN DIRITTO che Radoin Bahsine ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la condanna pronunciata in primo grado alla pena di anni uno e mesi quattro per i reati di resistenza e lesioni personali; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'esimente ex art. 393-bis cod. pen. nonché relativamente ai criteri che hanno sorretto la dosimetria della pena, con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche; che il ricorso, con procedura «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché proposto (in data 28 gennaio 2022) dopo che la decisione era divenuta irrevocabile il 27 gennaio 2022 a seguito di espressa istanza dell'imputato per richiedere l'applicazione dell'istituto della continuazione con altra sentenza di condanna; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 26646/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5435/22 Bahsine E IN DIRITTO che Radoin Bahsine ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la condanna pronunciata in primo grado alla pena di anni uno e mesi quattro per i reati di resistenza e lesioni personali; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'esimente ex art. 393-bis cod. pen. nonché relativamente ai criteri che hanno sorretto la dosimetria della pena, con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche; che il ricorso, con procedura «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché proposto (in data 28 gennaio 2022) dopo che la decisione era divenuta irrevocabile il 27 gennaio 2022 a seguito di espressa istanza dell'imputato per richiedere l'applicazione dell'istituto della continuazione con altra sentenza di condanna; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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pericolo di reiterazione abbandono per lesioni personali motivi di cassazione inesigibile malgrado lesioni salute attenuazione libera della pena eccezione di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHSINE RADOIN nato il 16/04/1980 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle partLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 5435/22 Bahsine

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Radoin Bahsine ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la condanna pronunciata in primo grado alla pena di anni uno e mesi quattro per i reati di resistenza e lesioni personali; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'esimente ex art. 393-bis cod. pen. nonché relativamente ai criteri che hanno sorretto la dosimetria della pena, con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche; che il ricorso, con procedura «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché proposto (in data 28 gennaio 2022) dopo che la decisione era divenuta irrevocabile il 27 gennaio 2022 a seguito di espressa istanza dell'imputato per richiedere l'applicazione dell'istituto della continuazione con altra sentenza di condanna; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24