Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to request generic mitigating circumstances in appeal. The court ruled that issues not raised in the appeal cannot be raised in the cassation appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to request generic mitigating circumstances during the appeal phase. The appellant had only contested the finding of responsibility, leaving the request for leniency unaddressed before the appellate court. Consequently, the court held that such unraised issues cannot be introduced in the cassation stage to avoid circumventing the appellate court's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Issues not raised as grounds for appeal in the second instance cannot be introduced in the cassation appeal, as the court of cassation cannot annul a decision based on a defect of motivation regarding points intentionally excluded from the appellate court's consideration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI INNOCENZO nato a VITTORIA il 07/10/1983 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Ragusa del 4 febbraio 2021, con cui Di Giovanni Innocenzo era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro otto- cento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il Di Giovanni, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in relazione all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è proponibile in sede di legittimità. Va osservato che, con l'atto di appello il Di Giovanni non aveva richiesto la con- cessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo proposto doglianze esclusi- vamente in ordine all'affermazione di responsabilità. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 giu