Ordinanza — n. 26609/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tri- bunale di Bologna ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena, condi- zionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro milleseicento di multa nei confronti di Chfki Sa* disponendo altresì il mantenimento del sequestro conserva- tivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 316 cod. proc. pen, art. 445 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26609/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena, condi- zionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro milleseicento di multa nei confronti di Chfki Sa* disponendo altresì il mantenimento del sequestro conserva- tivo.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHFKI SALAH nato il 15/02/1999 avverso la sentenza del 02/12/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tri- bunale di Bologna ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena, condi- zionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro milleseicento di multa nei confronti di Chfki Sa* disponendo altresì il mantenimento del sequestro conserva- tivo.
2. Il Chfki, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione dell'art. 316 cod. proc. pen., rilevando che il sequestro conservativo è stato erroneamente mantenuto, in quanto, trattandosi di applicazione di pena sospesa, non erano dovute le spese del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza emerge che il Chfki risulta essere stato sottoposto ad un periodo di detenzione a seguito della convalida dell'arresto. Ebbene, in tema di patteggiamento, le spese di custodia cautelare in carcere vanno addebitate all'imputato anche se la pena applicata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva, trattandosi di spese non rientranti nella categoria delle spese del procedimento in senso stretto ex art. 445 cod. proc. pen. ed essendo soggette a ripetizione, ai sensi dell'art. 204 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409). Pertanto, il sequestro conservativo risulta essere stato legittimamente mante- nuto.
2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. Qk - 2 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 gi