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Ordinanza — n. 26609/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26609/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26609/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tri- bunale di Bologna ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena, condi- zionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro milleseicento di multa nei confronti di Chfki Sa* disponendo altresì il mantenimento del sequestro conserva- tivo.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 316 cod. proc. pen, art. 445 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26609/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena, condi- zionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro milleseicento di multa nei confronti di Chfki Sa* disponendo altresì il mantenimento del sequestro conserva- tivo.

Parole chiave

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sospensione di pena mantenimento della carcerazione preventiva sequestro conservativo carcerazione giudiziaria pena con condizionale parziale ritiro dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tri- bunale di Bologna ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 316 cod. proc. pen
Il Chfki, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione dell'art. 316 cod.
art. 445 cod. proc. pen
Ebbene, in tema di patteggiamento, le spese di custodia cautelare in carcere vanno addebitate all'imputato anche se la pena applicata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva, trattandosi di spese non rientranti nella categoria delle spese del procedimento in senso stretto ex art. 445 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHFKI SALAH nato il 15/02/1999 avverso la sentenza del 02/12/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tri- bunale di Bologna ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena, condi- zionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro milleseicento di multa nei confronti di Chfki Sa* disponendo altresì il mantenimento del sequestro conserva- tivo.

2. Il Chfki, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione dell'art. 316 cod. proc. pen., rilevando che il sequestro conservativo è stato erroneamente mantenuto, in quanto, trattandosi di applicazione di pena sospesa, non erano dovute le spese del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza emerge che il Chfki risulta essere stato sottoposto ad un periodo di detenzione a seguito della convalida dell'arresto. Ebbene, in tema di patteggiamento, le spese di custodia cautelare in carcere vanno addebitate all'imputato anche se la pena applicata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva, trattandosi di spese non rientranti nella categoria delle spese del procedimento in senso stretto ex art. 445 cod. proc. pen. ed essendo soggette a ripetizione, ai sensi dell'art. 204 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409). Pertanto, il sequestro conservativo risulta essere stato legittimamente mante- nuto.

2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. Qk - 2 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 gi