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Ordinanza — n. 26608/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic complaint regarding omitted statutory exemption analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26608/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner merely complained about the omission of a statutory exemption without detailing specific legal or factual errors. The petitioner argued that the lower court failed to evaluate potential grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this generic objection, ruling that cassation petitions must precisely articulate the deficiencies in the lower court's reasoning to justify a review.

Regesto Legislator

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Art. 530 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely complains of the omission of a statutory exemption without specifying the precise legal or factual deficiencies in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic complaint rejection omitted statutory exemption Article 129 criminal procedure precise argumentation requirement remissione della pena riduzione della pena domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 530 cod. proc. pen.
Il Romanazzi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscio- glimento ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
e vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscio- glimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 530 cod. proc. pen
Il Romanazzi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 530 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
e vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscio- glimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANAZZI ASPROMONTE LUIGI nato a TARANTO il 27/11/1990 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 10 marzo 2021, previa riqualificazione del reato originariamente contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato in anni due di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta a Romanazzi Aspromonte Luigi.

2. Il Romanazzi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscio- glimento ex art. 129 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è generico. Il ricorrente si limita a dolersi dell'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza articolare tale censura in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8