Cassation court dismisses appeal for indeterminacy of charge, ruling specific facts suffice for defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Akhabue Odion inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the indictment's charge was too vague, claiming this defect invalidated his consent to the proceedings. The court rejected this, holding that the indictment sufficiently described essential facts to allow the defendant to mount a proper defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 81 c.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An indictment is not uncertain if it specifies essential facts allowing the accused to defend themselves, even if the legal characterization remains open.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKHABUE ODION nato il 20/09/1996 avverso la sentenza del 01/12/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Venezia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad Akhabue Odion, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena mesi sei di reclusione ed euro nnilleseicento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo l'indeterminatezza del capo di imputazione e la conseguente produzione di un vizio nella formazione del proprio consenso.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. In base al consolidato principio affermato da questa Corte, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2022