Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26606/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-justiciable error in legal qualification of the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26606/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Haboubi Fawzi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the offense according to specific provisions of the 1990 Decree. The Court ruled that such appeals are limited to cases where the legal qualification is clearly eccentric relative to the charges, which was not the case here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 1, comma 50, legge 103/2017: Appeals against plea-bargain judgments are inadmissible if the alleged error in legal qualification is not clearly eccentric and evident from the charges.

Parole chiave

Generato dall'IA
legal qualification error plea bargain appeal inadmissible appeal eccentric qualification Cassation procedure commisurazione della pena per traffico di stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti riduzione della multa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione dell'art. 448 cod.
Art. 1, comma 50, legge 103/2017
Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successiva- mente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Fermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Haboubi Fawzi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi cinque di reclusione ed euro tremila di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 110, 81 cod. pen.
D.P.R. n. 309 del 1990
e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Fermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Haboubi Fawzi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi cinque di reclusione ed euro tremila di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 448 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABOUBI FAWZI nato il 28/11/1982 avverso la sentenza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Fermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Haboubi Fawzi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi cinque di reclusione ed euro tremila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione dell'art. 448 cod. proc. pen. per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.

4. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successiva- mente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova appli- cazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualifica- zione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al conte- nuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza im- pugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato pale- semente eccentrica.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in R