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Ordinanza — n. 26603/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of legal qualification arguments via plea deal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26603/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Dionisio Salvi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Salvi argued that the appellate court failed to reclassify the crime under a specific provision, but the court noted he had previously agreed to the sentence terms. The court ruled that such agreements preclude raising legal qualification issues unless the new classification is immediately obvious and eccentric to the original charge.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A party's waiver of legal qualification arguments via a plea agreement renders subsequent appeals on such grounds inadmissible, except where the new classification is immediately and clearly eccentric to the original charge.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain waiver legal qualification error procedural preclusion Cassazione ordinanza imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990
Art. 444 c.p.p.
Al riguardo, va altresì richiamata la giurisprudenza formatasi in tema di patteg- giamento ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- da ritenere applicabile nella fattispecie - se- condo cui la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha applicato la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa nei confronti di Salvi Dionisio, in relazione al reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
art. 444 cod. proc. pen
Al riguardo, va altresì richiamata la giurisprudenza formatasi in tema di patteg- giamento ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgi- mento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.
Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVI DIONISIO nato a NAPOLI il 13/07/1988 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdat.Q-diCY15.0-.314~; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha applicato la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa nei confronti di Salvi Dionisio, in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il Salvi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata riquali- ficazione del reato contestato nell'ipotesi di cui al quinto comma della medesima di- sposizione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. È inammissibile, infatti, il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgi- mento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755;

Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Al riguardo, va altresì richiamata la giurisprudenza formatasi in tema di patteg- giamento ex art. 444 cod. proc. pen. - da ritenere applicabile nella fattispecie - se- condo cui la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motiva- zione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza im- pugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato pale- semente eccentrica.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in