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Ordinanza — n. 26600/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for generic complaints regarding omitted statutory acquittal grounds without specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26600/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Spiniello Roberto and Piazzolla Diletta inadmissible. The appellants merely complained that the Court of Appeal failed to verify a potential acquittal ground under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because the appeals lacked detailed legal arguments or factual errors necessary to challenge the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Cassation appeals must contain precise legal and factual arguments; generic complaints about omitted alternative grounds are inadmissible.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Article 129 Code of Criminal Procedure Generic appeal grounds Statutory acquittal grounds Procedural requirements dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo l'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00 ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod.
artt. 110 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo l'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00 ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINIELLO ROBERTO nato a ROMA il 14/09/1977 PIAZZOLLA DILETTA nato a ROMA il 11/04/1986 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 4 agosto 2021, con cui Spiniello Roberto e Piazzolla Diletta erano stati condannati alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo l'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono generici. I ricorrenti si limitano a dolersi dell'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza articolare tale censura in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

2. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00 ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese • processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 g