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Ordinanza — n. 26596/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26596/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26596/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUELI ANDREA nato a CATANIA il 05/12/1983 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdatet-~4se-a4~; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Catania ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa nei confronti di Gueli Andrea in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. ed altro.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26596/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Catania ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa nei confronti di Gueli Andrea in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. ed altro.

Parole chiave

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esame delle censure formali disdetta in periodo di prova ritiro della querela penale remissione della pena attenuazione libera della pena remissione del debito

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Catania ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUELI ANDREA nato a CATANIA il 05/12/1983 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdatet-~4se-a4~; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Catania ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa nei confronti di Gueli Andrea in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. ed altro.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. In ordine all'unico motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 giug