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Ordinanza — n. 26594/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet statutory plea bargain review criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26594/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under the specific rules governing plea bargain appeals. The defendant challenged a sentence ratifying a plea agreement, arguing the judge failed to verify statutory acquittal conditions. The court ruled that such challenges are strictly limited to specific statutory exceptions regarding the defendant's will, legal qualification, and penalty legality.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals to the Court of Cassation against sentencing judgments are inadmissible if based on alleged failure to verify acquittal conditions, as the law restricts review to specific statutory grounds.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds statutory limitations procedural review sentencing ratification abbandono del procedimento penale revoca della sospensione condizionale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Lecce, su concorde richie- sta delle parti, ha applicato a De Nuccio Teodoro, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro ottomila di multa in rela- zione ai reati di cui agli artt.
Art. 81 cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omessa verifica delle con- dizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Legge n. 103 del 2017
1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Lecce, su concorde richie- sta delle parti, ha applicato a De Nuccio Teodoro, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro ottomila di multa in rela- zione ai reati di cui agli artt.
artt. 81 cod. pen
pen., la pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro ottomila di multa in rela- zione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omessa verifica delle con- dizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv.
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE NUCCIO TEODORO nato a GALLIPOLI il 08/02/1957 avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE Cferta-av-v i qo ,21- • udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Lecce, su concorde richie- sta delle parti, ha applicato a De Nuccio Teodoro, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro ottomila di multa in rela- zione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omessa verifica delle con- dizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richìesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8