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Ordinanza — n. 26592/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for alleged failure to check acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26592/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing based on a plea bargain was final. The appellant argued the trial judge failed to verify potential acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim, citing the 2017 law which strictly limits appeals against plea bargain sentences to specific statutory grounds not including this omission.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals against the sentencing pronouncement are inadmissible if based on the alleged failure to verify the non-existence of acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code.

Parole chiave

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plea bargain appeal Criminal Procedure Code acquittal grounds inadmissible appeal sentencing review possesso illecito di stupefacenti abbandono del procedimento penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Brindisi, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Petrachi Andrea, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro quattordicimilacento di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 110 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Legge n. 103 del 2017
1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Brindisi, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Petrachi Andrea, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro quattordicimilacento di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv.
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRACHI ANDREA nato a BRINDISI il 06/02/1994 avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIeiN3tA›,34.1/24se-efie-Perti7 udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Brindisi, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Petrachi Andrea, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro quattordicimilacento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. - 9 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8