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Ordinanza — n. 26590/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for failure to check acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26590/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a plea bargain sentencing for a failure to verify acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court erred by not explicitly ruling out statutory causes for dismissal before imposing the sentence. The Court rejected this, holding that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals against plea bargain sentences to specific statutory grounds, excluding general violations of law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentencing, the Court of Cassation cannot examine general violations of law, such as the failure to verify acquittal grounds, as these are not among the limited exceptions permitted by the statute.

Parole chiave

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plea bargain sentencing Court of Cassation appeal Article 448 paragraph 2-bis failure to verify acquittal inadmissible appeal imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Tivoli, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Mohammad Imran Khan, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
legge n. 103 del 2017
1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Tivoli, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Mohammad Imran Khan, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMMAD IMRAN KHAN nato a ROMA il 20/09/2001 avverso la sentenza del 23/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TIVOLI Gtaterattr-rfertn. udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Tivoli, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Mohammad Imran Khan, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verifica della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'