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Ordinanza — n. 26588/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction, upholding sentencing discretion under Penal Code Art. 133.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26588/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ndoofa Salorim inadmissible regarding the excessive sentence for drug trafficking. The appellant argued the penalty lacked proper motivation, but the court affirmed that sentencing within statutory limits falls under the trial judge's broad discretionary power. Consequently, the court rejected the claim as unfounded, citing established jurisprudence that requires only a brief reference to the criteria in Article 133 of the Penal Code when the sentence is near the minimum.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that the trial judge's discretion in sentencing is broad, requiring only a brief reference to the statutory criteria when the imposed penalty is near the minimum, thereby rendering detailed argumentation unnecessary unless the quantification constitutes mere arbitrium.

Parole chiave

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sentencing discretion drug trafficking penalty Art. 133 Penal Code inadmissible appeal judicial motivation false dichiarazioni senza giuramento confessione testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
La pena applicata è prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDOOFA SALORIM nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 13 febbraio 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Ndoofa Salorim era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il Ndoofa, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Relativamente all'unica censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata è prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione della tipologia e del quantitativo di stupefacente rinve- nuto e delle modalità di occultamento della droga natura.

Il ricorrente prospetta censure in fatto, evidenziando alcuni elementi a sé favore- voli, che hanno formato oggetto di valutazione da parte della Corte di merito.2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'