Italian Supreme Court dismisses personal cassation appeal as inadmissible due to mandatory defense representation requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Luca Scopazzo's personal cassation appeal inadmissible because it was filed directly by the convicted individual rather than by a qualified defense attorney. The court ruled that under the 2017 legislative reform, defendants must be represented by a special court-appointed lawyer to file appeals, a measure upheld as constitutional by the Supreme Court's Plenary Section. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017: The requirement for mandatory defense representation in cassation appeals is constitutional and does not limit defensive rights, rendering personal appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOPAZZO LUCA nato a ALBA il 30/08/1995 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 21 dicembre 2020, con cui Scopazzo Luca era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, C.d.S.. Lo Scopazzo ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza, dedu- cendo vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e l'illegittimità co- stituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma settimo, e 117, comma primo, Cost..
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui sì è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dì cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Con la medesima decisione sopra riportata, le Sezioni Unite hanno altresì dichia- rato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art.613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per assenta violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personal- mente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresen- tanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011; in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qua- lificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in Cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma 1'