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Ordinanza — n. 26572/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic complaints lacking specific connection to the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26572/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grievances were generic and lacked a specific connection to the appealed judgment. The appellant complained of insufficient motivation and logical errors, but the court found these reasons reproducible in any appeal without distinct factual grounding. Consequently, the appeal failed to establish the necessary procedural relationship for review, resulting in dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 369 c.p.p.; Generic complaints lacking specific connection to the appealed judgment do not establish the procedural relationship required for admissibility in the court of cassation.

Parole chiave

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generic complaints cassation appeal procedural admissibility lack of specific connection court of cassation imputazione per reati di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRILLO FRANCESCO nato a CROTONE il 21/08/1993 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 giugno 2021 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 4 marzo 2021 del Tribunale di Crotone resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale Francesco Macrillò era stato condannato alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 1666,67 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando insufficienza e contraddittorietà della motivazione, manifesta illogicità d'interpretazione degli elementi d'accusa e mancata motivazione della condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione alle doglianze siccome rappresentate, esse si sono tradotte in una doglianza generica ed indistinta, in sé riproducibile in ogni impugnazione e priva di puntuale collegamento ed idoneo confronto con i contenuti del provvedimento impugnato. 3.2. Siffatte ragioni di censura, in tal modo formulate, non consentono quindi l'instaurazione del rapporto processuale in questa sede di legittimità.

4. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il Qj04EZI122 20/(15/Z022 Il Consigliere estensor, Il