Cassation appeal dismissed for excessive genericity; no specific legal argument against trial court's sentencing application provided.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fall Modou inadmissible due to excessive genericity. The appellant failed to articulate any specific legal criticism regarding the trial court's application of Article 444 of the Code of Criminal Procedure, merely lamenting a violation in an abstract manner. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific legal arguments and is limited to general complaints about the application of the law without identifying precise grounds for the alleged violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MODOU nato il 02/12/1996 avverso la sentenza del 06/05/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVAàyvis-(5-7altélpginij; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. G CAeci0 pen. in data IEMZEI 2021 il Tribunale di Genova ha applicato a Fall Modou la pena di anni 3, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed C 3.600 di multa avendolo ritenuto colpevole, in concorso con altri, per i reati di cui in epigrafe; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione eccependo la violazione dell'art. 444 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che con esso il ricorrente non ha articolato alcuna specifica censura relativamente alla sentenza impugnata limitandosi a lamentare in modo assolutamente aspecifico la violazione dell'art. 444 cod. proc. pen.; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore il Pr id